Cosa devono sapere i pazienti

Non sono da considerare Fisioterapisti od operatori della riabilitazione, professionisti come il CHINESIOLOGO, l’OSTEOPATA (che non sia professionista sanitario) e il NATUROPATA che si rifanno alla L. 4/2013, che ha regolamentato le professioni non iscritte a ordini e collegi, e che non riguarda le Professioni Sanitarie di qualsiasi natura.

Questa la lettura che ne ha dato anche la Conferenza Stato-Regioni il 7 febbraio 2013. Ragion per cui qualsiasi attività sanitaria non ha nulla a che fare con la L. 4/2013 e deve essere svolta esclusivamente da professionisti sanitari che abbiano acquisito le specifiche competenze stabilite da norme di rango primario (Profili Professionali, LL. 42/99, 251/00, 43/06) e, sempre, sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Non sono da considerarsi Fisioterapisti, quindi Professione Sanitaria, neppure i cultori di quelle che vengono definite “medicine naturali” o “terapie non convenzionali”, come la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, altre discipline della Medicina Orientale, ecc.

L’efficacia terapeutica di molte medicine naturali e terapie non convenzionali è ampiamente dimostrata, ma poiché esse intervengono nella sfera della salute e della patologia, il loro esercizio e la loro pratica si ritiene debbano essere di esclusiva pertinenza delle professioni sanitarie abilitate alla pratica terapeutica (come il Fisioterapista) e non di operatori (o individui) privi di formazione di base specifica. 

Non devono essere confusi terapia e soggetto che la pratica. “L’esistenza di una terapia o di una metodica terapeutica, non individua necessariamente una professione (ovvero un profilo professionale).

Ogni terapia o metodica terapeutica, costituisce solamente “uno strumento a disposizione del professionista sanitario, deputato al suo utilizzo, che la applicherà in scienza e coscienza, a seconda dell’opportunità o della effettiva necessità della persona assistita. In altre parole, non possono essere considerati Fisioterapisti l’osteopata, il chiropratico, lo schiatzuterapista, l’auricoloterapista, ecc., perché la conoscenza della terapia non abilita automaticamente al suo esercizio e non denomina un operatore sanitario specifico.

 

Non sono da considerare Fisioterapisti i professori di educazione fisica, i cosiddetti ISEF, o i più recenti Laureati in Scienze Motorie, in quanto operatori formati per il settore dell’istruzione e dello sport, o, al massimo, per l’area “della prevenzione e dell’attività (non riabilitazione) motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili”.

La Legge istitutiva della “Laurea in Scienze Motorie” (D.L. 8 maggio 1998 n.178, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8.6.’98) stabilisce infatti testualmente, al punto 7 dell’art. 2 che: “Il Diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni”, fra cui, appunto, si trova il Profilo del Fisioterapista.

E’ del 2013 un Documento prodotto da un Tavolo Tecnico ministeriale tra Laureati in Fisioterapia e in Scienze Motorie, istituito per stabilire le competenze delle due professioni. In realtà si è trattato di focalizzare le competenze del Laureato in Scienze Motorie, poiché le nostre sono definite, sotto ogni aspetto, da precise ed inequivocabili norme primarie, che, nel testo, non vengono nemmeno citate, perchè date per scontate, come le attività di prevenzione primaria, secondaria o terziaria.

Il testo è facilmente reperibile. Vi suggeriamo questo link:http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e.../articolo.php... 

Finalmente, si è fatta chiarezza sul confine tra trattamenti terapeutico-riabilitativi, comprensivi di riacutizzazioni e aggravamenti, trattamenti propri delle professioni sanitarie e l'attività fisica in fase di stabilizzazione.

Riportiamo, a mo’ di esempio, quello che si può leggere a pagina 4:

"Appare evidente che i programmi regionali di attività fisica adattata non possano comprendere le seguenti categorie di problemi:

- esiti di ictus cerebri entro l'anno dall'esordio;

- malattia di Parkinson e parkinsonismi “instabili”; andranno utilizzati appositi strumenti di autonomia e specifici per il problema (FIM, Barthel, UPDRS) che costituiscano un cut-off specifico come criterio di esclusione;

- malattie demielinizzanti;

- esiti recenti (entro l'anno dall'intervento) di sostituzioni protesiche articolari (la specifica è necessaria al fine della gestione del rischio clinico);

- esiti recenti (entro 3 mesi dall'intervento) di qualsiasi intervento chirurgico, nel rispetto dei tempi biologici di riparazione dei tessuti, come da Linee Guida Scientifiche".

NOTA BENE - Nel 2006 è stato fatto un subdolo e vergognoso tentativo di rendere equipollente la Laurea in Scienze Motorie a quella in Fisioterapia, introducendo di soppiatto, in una legge di urgente approvazione, il famigerato art. 1-septies, che prevedeva appunto tale equipollenza tramite una non ben precisata frequenza ad un indefinito “corso su paziente”, mai attivato.

L’art. 1-septies è rimasto “lettera morta” per 5 anni e due legislature ed é stato definitivamente abrogato dall’Aula del Senato il 5 aprile 2011, che ha definitivamente convertito in legge il ddl 572/B.

 

OPERATORI CHE NON SONO ABILITATI AD OPERARE NEL SETTORE SANITARIO

 

MASSOTERAPISTI

Una nota circolare del Ministero (12/9/2002, DIRP/V/02/2715) ha chiarito che attualmente la figura del massoterapista NON ESISTE e gli eventuali corsi NON ABILITANO nessuno.

In questi termini tali corsi possono essere perseguiti se promettono abilitazione nel settore “riabilitazione”, “rieducazione”,”fisioterapia”, etc…

MASSAGGIATORI SHIATSU

Quella del massaggio Shiatsu è da considerarsi pratica sanitaria a tutti gli effetti, come da recente (e ancora poco conosciuta) nota del Ministero della Salute.

Il Ministero, rispondendo ad un quesito dell’Autorità Giudiziaria/Ordine pubblico, relativa all’esercizio dello Shiatsu in Italia, ha chiarito che “esistono due tipi di massaggi (estetico oppure curativo). Lo shiatsu rientra tra le attività curative, pertanto tale pratica spetta esclusivamente al medico, al fisioterapista e al massofisioterapista” (7 luglio 2002 DIRP/III/MDAL/02/8974, Proc. Pen. 8075/01 R.g..) Ovvio che per massofisioterapista è necessario intendere l’operatore in possesso di titolo valido come precedentemente chiarito.

I titoli rilasciati a seguito dei corsi iniziati dopo il 1996 non sono da ritenersi validi, perché emessi in contrasto di Legge dello Stato, art.6 D.Lgs 502/92. Lo Stato ha infatti disposto la chiusura di tutte le scuole per massofisioterapista dal 1992, delegando la formazione alle Università. Le Regioni non possono creare nuove figure sanitarie. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 223/03 depositata il 18 febbraio 2003, ha escluso che al di fuori delle professioni sanitarie individuate secondo il disposto dell’articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, possano permanere o essere introdotte altre figure sanitarie, anche da parte delle Regioni, senza con ciò tradire la “ratio” della riforma voluta dal legislatore per allineare il nostro ordinamento a quello europeo.

ISTRUTTORI DI EDUCAZIONE FISICA O LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE

Lo stesso Decreto Istitutivo del C.d.L. in Scienze Motorie sancisce che questi operatori non possono operare nel campo delle professioni sanitarie, tra le quali è compreso il Fisioterapista.

Inoltre il Ministero della Sanità, in una sua nota, ha dichiarato che “il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del Fisioterapista, giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la seconda figura, effettua interventi di ambito, per così dire, fisiologico, laddove l’intervento del Fisioterapista mira, invece, attraverso l’intervento e le manovre terapeutiche a restaurare, per quanto possibile, la funzionalità di strutture fisiche colpite da forma patologica”.

Il precedentemente citato art. 1-septies della legge 27/2006, che voleva rendere equipollente la laurea in scienze motorie a quella in fisioterapia, tramite frequenza ad imprecisato “corso su paziente”, è di fatto stato abrogato, ripristinando la legalità.

 

Cerca il nome del tuo Fisioterapista  a questo link

 

https://webiscritti.tsrmweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx

 

SE NON COMPARE QUI È ABUSIVO. DENUNCIA SUBITO ALLE AUTORITÀ.

 


AVVERTENZE AI PAZIENTI E AI PROFESSIONISTI IN MATERIA DI ABUSIVISMO

Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, commette il reato di “Esercizio abusivo di una professione”, ex art. 348 del Codice Penale.

Il Fisioterapista, come gli altri professionisti sanitari, incorre nel reato di “Omessa denuncia”, ex art. 362 del C.P., se “omette o ritarda di denunciare all’Autorità competente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio”.

Ogni assegnazione di compiti e mansioni proprie del Fisioterapista a personale privo di titolo valido è illegittimo e può inoltre comportare, in caso di eventi lesivi e non, una responsabilità in sede giudiziaria civile e/o amministrativa, da parte degli amministratori e dei funzionari dei Centri dove viene eseguita in modo abusivo questa mansione. Una ulteriore loro responsabilità deriva dalla violazione dell’art. 348 del C.P..